Vorrei sentire la tua voce gridare, tentare, sbagliare…
“Era un ragazzo di così buona famiglia”, si sente dire con sottofondo di campane a morto. A volte anche dalla famiglie migliori vengono fuori individui legati indissolubilmente a un’idea, per la quale sono pronti a gridare, tentare e sbagliare a prescindere. Le famiglie migliori, anzi, sono proprio quelle che pompano nel cuore della nostra società, svuotata e rassegnata, i loro figli cresciuti così. In ogni ambito, i gendarmi del quieto vivere allungano sempre più i tentacoli della repressione. La curva Maratona conta ormai decine di diffidati per motivi (motivi?) incomprensibili, al di là di ogni logica e giustizia: ce n’è per chi ha cercato di afferrare la maglietta di un giocatore a fine partita, per chi ha acceso una torcia lontanissimo dallo stadio, per chi si è attardato a fare quattro chiacchere tra i tornelli e gli ingressi, per chi è stato “visto” in una zona dove non avrebbe dovuto essere (tanto, 50 metri più in qua o più in là significano solo due anni di firma ogni domenica). Il continuo inasprimento delle leggi sulla violenza nel calcio ha appiattito ogni differenza tra ultras e semplice tifoso. L’Athletic Daspo granata è formato da ultras che orgogliosamente rivendicano le loro azioni e le loro turbolenze, ma anche da una notevole quantità di tifosi che – da un giorno all’altro – si è trovata sbattuta in un labirinto di denunce, interrogatori, avvocati, aule di tribunale. La fede comune di tutte queste persone è il Toro; la famiglia comune di tutte queste persone è la Maratona. …Non sopporto più di vederti morire ogni giorno, innocuo e banale
giovedì 15 dicembre 2011
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Dopo il pathos mediatico scatenato per la notizia sulla illegittimità della Tessera del Tifoso, si vive il solito caos che contraddistinugue il nostro paese e in particolare la sua 'fumosa' classe politica. Quello che sembra venir fuori è un quadro ridicolo, con una tessera che potrebbe essere in parte invalidata dal Tar del Lazio (giudizio vincolato da quello del Consiglio di Stato), almeno per gli aspetti economici della vicenda : verosimilmente potrebbe accadere che le tessere legate ad un conto bancario vengano annullate. Discorso diverso invece sull'obbligatorietà della tessera per le trasferte : siamo sicuri che qualora cadesse, l'Osservatorio riprenderebbe la pantomima del divieto di trasferte pericolose (tipo Sampdoria-Parma, con tifoserie gemellate da anni, o Portogruaro-Torino). E nel frattempo, visto che il giudizio arriverebbe a primavera, un bel corso di taglio e cucito di circolari ministeriali per evitare che l'abbonamento sia aperto ai non tesserati. C'è da dire che comunque è un risultato importante dal punto di vista legale ed economico, nella speranza che Abete e Soci tirino fuori un pò di soldi verso chi hanno fatto tesserare 'illegittimamente'. Ma per il resto l'orizzonte rimane oscuro : con il giudizio del Tar del Lazio vedremo che piega legale prenderà l'ennesima assurda storia italiana... A voi commenti di autorità , politici, tifosi e sportivi...
Anna Maria Cancellieri, ministro degli interni, ha parlato della senteza del Consiglio di Stato. Queste le sue parole:
"Grande rispetto, sempre, per le sentenze. Adesso leggeremo la decisione del Consiglio di Stato e poi daremo le nostre risposte -spiega la titolare del Viminale- vedremo presto cosa fare".
Ha detto la sua anche l'avvocato Contucci, da sempre vicino al mondo Ultras, sulla questione relativa alla sentenza del Consiglio di Stato sulla tessera del tifoso: "E' una vittoria da parte dei tifosi e del Codacons La Tessera del tifoso è stata concepita come un contratto di natura economica da far sottoscrivere ai tifosi.
Ed hanno fatto bene tutti quelli che hanno aspettato, evitando di aderire. Purtroppo 700mila tifosi non hanno voluto credere in questa battaglia. Ora bisogna attendere la sentenza del TAR che, secondo me, arriverà in primavera. Le tessere attuali potrebbero essere annullate e le future svincolate dalla modalità carta di credito. Ora il prossimo step sarà quello dell'art. 9 che impedisce di entrare allo stadio a coloro i quali hanno già scontato condanne".
Queste sono le parole di Giancarlo Abete, presidente della Figc, in risposta alla sentenza del Consiglio di Stato sulla tessera del tifoso:
"Dobbiamo approfondire i contenuti e capire se l'illegittimità è collegata ad aspetta specifici. La tessera come uso primario serve per garantire sicurezza e tutelare la fruibilità dello stadio. Quanto a questo provvedimento dobbiamo approfondirlo". Anche il presidente del Coni, Gianni Petrucci, in merito alla decisione si è limitato a dire "ne prendo atto".
Ha parlato anche il Segretario del Partito Radicale, Mario Staderini. "Questo è l'esempio di come in Italia, spesso sia proprio il calcio a dare l'esempio. A differenza di quello che diceva Maroni, il castello di carte sta cadendo. La tessera del tifoso è e rimane una carta di credito imposta dal Ministero dell'Interno e i tifosi se sono accorti immediatamente. La verità è che tutte queste decisioni di emergenza hanno il solo risultato di allontanare le persone dallo stadio"
Nell'attesa che il Tar si esprima, cosa accadrà?
"Quello che accade sempre in Italia: ci saranno quelli che a parole prenderanno le distanze dal predecessore Maroni, la Lega minaccerà ricorsi, ma effettivamente non cambierà nulla. Sono certo che la tessera del tifoso resterà in vigore fino alla sentenza del Tar, a meno che i club non si schierino. Devono alzare la testa. L'unico per ora ad esporsi è stato Maurizio Zamparini che ha parlato apertamente di ricatto"
Questa iniziativa è partita dal Ministero dell'Interno, che oggi ha una nuova guida. Ora un segnale diverso potrebbe arrivare proprio dal Viminale?
"Penso che al Governo non gliene importi nulla di questa iniziativa. E non credo che Anna Maria Cancellieri, un prefetto, possa smentire il lavoro di chi c'è stato prima di lei"
Anna Maria Cancellieri è la mamma di Piergiorgio Peluso, dirigente di Unciredit...
"E' incredibile come in Italia sia tutto un conflitto di interessi, ma ripeto, a mio avviso la politica non farà nulla"
"La decisione del Consiglio di Stato di dichiarare la tessera del tifoso illegittima non avrà conseguenze giuridiche immediate, bisognerà attendere la decisione del Tar che è però vincolata dal parere di oggi". Paolo Cento affronta così la questione sulla bocciatura di oggi della tessera che limita le trasferte dei tifosi al seguito della propria squadra. "Il primo elemento certo è che il Consiglio di Stato rimanda al Tar la decisione sulla illegittima. Ora il Ministero degli Interni e l'Osservatorio per non fare brutta figura dovranno prevenire la decisione del Tar con una decisione che vada nella direzione intrapresa dal Consiglio di Stato".
Entra poi nella questione tecnica della tessera ricordando i vari passaggi della norma, l'impatto e la ricezione sul calcio italiano:
"La tessera del tifoso è una norma amministrativa, non è mai stata approvata in Parlamento come legge. Come sappiamo sono sindacabili le leggi, che devono essere costituzionali, figuriamoci le norme amministrative del Governo che devono essere giuridicamente approvate. Questa decisione fa giustizia di tutti gli addetti ai lavori, tesserati e tifosi che in questi anni hanno combattuto per una libertà individuale imprescindibile. La libertà individuale, il punto critico sulla schedatura sollevata anche da Daniele De Rossi, e sulla discriminazione ovvero la condanna aggiuntiva che impediva l'accesso alla tessera a persone con precedenti come il daspo, già scontati ma non per questo in diritto di avere lo stesso servizio di altri. Inoltre c'è il problema della concorrenza. L'Istituto Bancario che si aggiudica la "grande partita della tessera del tifoso" ha fatto bingo. Anche in questo aspetto commerciale non c'è la possibilità di scelta per la gente, ma una costrizione e unica via per accesso alla tessera".
Le parole dell'On. Stefano Pedica:
E' una buona notizia quella di oggi?
Ogni tanto, per fortuna, vengono ascoltate anche le interrgoazioni parlamentarti. Noi pensiamo che la Tessera del Tifoso sia un atto improprio e abbiamo denunciato anche il fatto che essa venga legata, per esempio, alle azioni finanziarie dei singoli cittadini.
Che cosa accadrà ora?
Si dovranno rivedere tutte le situazioni interne che hanno portato alla creazione della Tessera. Ho inviato già una lettera al Coni in cui parlo di sicurezza degli stadi perché ci sono molte differenze tra città e città. I soliti noti purtroppo si conoscono e agiscono sempre indisturbati.
E' casuale che questa sentenza arrivi adesso?
Politicamente può essere vista come una vera e propria libertà di un ministro che forse ha un'idea diversa di calcio. Il precedente ministro voleva fare del business ma fortunamente la Consulta ha deciso in modo diverso.
Per chi ha già sottoscritto la Tessera cosa cambierà?
Dobbiamo prima leggere la decisione della Consulta e dopodiché faremo una richiesta di rimborso per chi ha sottoscritto la Tessera. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.
Le parole dell'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, in riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato sulla tessera del tifoso: «La legittimità della tessera del tifoso -dice Maroni- non viene messa in discussione» dalla pronuncia del Consiglio di Stato «e quindi mi auguro che il governo confermi uno strumento che, al di là degli aspetti commerciali che sono gestiti direttamente dalle società, si è rivelato efficace» per arginare il fenomeno della violenza negli stadi.
martedì 25 ottobre 2011
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Durante la seduta del Consiglio comunale del 24 ottobre 2011 ho voluto interrogare l’assessore allo sport Umberto Zampieri sul tema della tessera del tifoso per tre motivi principali:
Primo: non condivido la posizione sua e di tutto il gruppo del PD padovano, schierata apertamente a favore della tessera;
Secondo motivo: sono stato attaccato per la mia posizione come se fossi uno che si pone “fuori dal coro” o comunque “contro la legalità” (un luogo comune ricorrente in tema di tessera del tifoso) quando invece la linea dell’IdV è chiarissima, a livello nazionale così come a Padova: noi siamo contrari alla tessera del tifoso. Tra l’altro ci sono autorevoli figure che si sono da sempre schierate in modo critico su questo tema: Marcello Lippi, Michel Platini, Renzo Ulivieri, vari giocatori, presidenti e allenatori di squadre di Serie A e Serie B; non solo: voci contrarie si sono levate anche da esponenti del mondo del cinema, della televisione e dell’associazionismo tra cui spicca la Fondazione Giovanni Paolo II. Anche il mondo della politica si è espresso negativamente: oltre a Enrico Pavanetto, assessore alla sicurezza della Provincia di Padova (PDL), si sono dichiarati contrari, tra gli altri, Paolo Cento, coordinatore nazionale di SEL, Enzo Foschi, consigliere del PD della Regione Lazio, il Senatore Marco Perduca (PD) oltre ad alcuni deputati del PD e a tutto il gruppo parlamentare dell’IdV; questo a dimostrazione che il fronte del NO è estremamente eterogeneo e non classificabile sotto alcuna etichetta e anche per smontare il teorema: chi è a favore della tessera è per la legalità. Tra l’altro alcuni consiglieri comunali di diversi schieramenti mi hanno espresso il loro sostegno dopo l’interrogazione a Zampieri.
Terzo motivo dell’interrogazione: durante la seduta del consiglio comunale del 26 settembre scorso Zampieri era stato interrogato sul medesimo tema da una collega del suo partito evidentemente in modo strumentale per poter annunciare la linea dell’amministrazione – a quanto pare a favore della tessera; tuttavia questa posizione non è condivisa dal nostro partito. Non si tratta di fare polemiche, ma semplicemente di essere coerenti. Non capisco perché il PD padovano non lo sia rispetto a quello nazionale: ricordo che deputati del PD hanno interrogato il ministro Maroni sulla tessera del tifoso esattamente come i miei colleghi dell’Italia dei Valori, ponendosi in una posizione motivatamente critica… cosa c’è di diverso a Padova?
http://www.italiadeivalori.it/interna/840-tessera-del-tifoso-maroni-ha-ingannato-700-mila-sportivi
http://www.italiadeivalori.it/attivita-parlamentari/837-senato-interrogazione-tessera-del-tifoso
Mario Tullo e Jean-Leonard Touadi – deputati del Partito Democratico: “Non stupisce per nulla che la tessera del tifoso sia continuamente al centro di polemiche per il suo cattivo funzionamento”. “Troviamo inaccettabile spacciare la tessera del tifoso come un utile strumento per aumentare la sicurezza negli stadi – cosa tra l’altro ancora tutta da dimostrare – e allo stesso tempo costringere centinaia di migliaia di persone a ritrovarsi quasi inconsapevolmente fidelizzati con una banca e quindi intestatari di carte prepagate…” sì perché, a parte a Padova e pochissimi altri casi, la tessera del tifoso è una carta di credito prepagata, che in alcuni casi (come a Firenze) consente di avere addirittura tassi del mutuo agevolati! Ma questo cosa c’entra con lo sport e soprattutto cosa c’entra con l’ordine pubblico? Vorrei ricordare tra l’altro che la tessera del tifoso è contenuta in una direttiva del ministero e non è una legge dello Stato!
Non so se l’assessore Zampieri non sia adeguatamente informato sulla tessera (voglio sperare di no) o se abbia altre ragioni per cambiare idea in così poco tempo; ricordo infatti che, un mese dopo la sua nomina ad assessore allo sport lo scorso anno, Zampieri aveva dichiarato le sue perplessità su tale strumento, perplessità che ovviamente condividevo, non nascondo di avere ancora (se non di più) e che io invece ritengo debbano indurre ad una seria riflessione sull’argomento. Per questo rilancio con convinzione l’idea di organizzare presto una conferenza con il questore, lo stesso assessore Zampieri (con il quale, nonostante la diverse posizioni, continua ad esserci un ottimo rapporto e che mi ha già dato la sua disponibilità), rappresentanti dei tifosi e un avvocato esperto nella giurisdizione in materia. C’è bisogno di conoscere meglio questo strumento, se si sapessero certe cose non si potrebbe non porsi in maniera prudentemente critica!
Zampieri aveva dichiarato: “la tessera del tifoso è in grado di mantenere la sicurezza all’interno dei nostri stadi”: questo è quello che dice il ministro Maroni, ma i fatti continuano a dimostrare il contrario, anzi è proprio con questo sistema che è ritornata la violenza all’interno degli stadi (che da anni era praticamente sparita in Italia), basti pensare alla recente partita Verona-Nocerina durante la quale ci sono stati scontri tra tesserati all’interno dello stadio con l’arresto di 8 persone!
Nell’interrogazione ho chiesto all’assessore su quali basi ritiene utile ed efficace lo strumento della tessera del tifoso (con particolare riferimento alla nostra città e ai nostri tifosi) e quali sono i dati in suo possesso che hanno convinto lui e tutto il gruppo consigliare del PD padovano a fare dichiarazioni così convinte della bontà dello strumento in questione, smentendo di fatto – mi pare – quella che è la linea nazionale del suo partito. Ma su questo non ho ricevuto risposte…
Di fatto cosa succede? Ogni questore agisce autonomamente, spesso vietando la trasferta anche ai tesserati o vietando la vendita di biglietti fuori dalla regione indipendentemente se ad ultras o a padri di famiglia senza condanne… Non mi sembra giusto e non è vero che ” la stragrande maggioranza dei tifosi padovani ha sottoscritto senza battere ciglio la tessera del tifoso… ” (come ha dichiarato Zampieri). Posso assicurare, anche dal recente incontro avuto con un rappresentante dell’Aicb, che non è affatto così e anche la società Calcio Padova ha una linea chiarissima: il Direttore generale Sottovia proprio recentemente ha dichiarato: “la tessera del tifoso non risolve assolutamente certi problemi, noi abbiamo una posizione istituzionale e cerchiamo di fare di tutto perché, finché esiste, possa dare meno problemi possibile”; questa non mi pare la posizione di chi crede che la tessera sia utile, anzi!
Di fatto oggi non è più possibile farsi l’abbonamento o seguire la propria squadra in trasferta senza sottoscrivere la tessera, quindi quella che inizialmente era stata pensata come un’opportunità per i tifosi (magari per usufruire di sconti o agevolazioni) oggi è diventato uno strumento coercitivo e per certi versi repressivo che senza dubbio allontana i tifosi dallo stadio invece che agevolarne l’afflusso… (si parla di quasi 2 milioni di persone in meno – 2000 a Padova lo scorso anno)…
Enzo Foschi, consigliere e vicepresidente della commissione Sport della Regione Lazio, così si espresse nello scorso giugno, all’indomani della partita Napoli-Parma, durante la quale un boss della camorra latitante era stato fotografato a bordo campo a seguire l’incontro:
“La presenza a bordo campo del boss camorrista, oltre ad essere di per se inquietante per ciò che significa, rende ridicole le tante roboanti affermazioni fatte dal governo sulla efficacia della Tessera del tifoso . La domanda è ovvia: chi ha fatto entrare il boss della camorra in campo? E ancora, ma la tessera del tifoso, la cui mancanza impedisce l’accesso allo stadio anche a bambini di dieci anni, garantisce invece l’accesso ai boss? Non c’è situazione più esplicita per dimostrare l’inutilità di questo strumento di falsa repressione”.
Tutto questo a sostegno della posizione mia e di tutta l’Italia dei Valori, che riteniamo essere una posizione di buon senso e – come sempre – dalla parte dei cittadini, che in questo caso vengono ingiustamente penalizzati in nome di un ordine pubblico che questo Governo non riesce a garantire neanche con i biglietti nominali (caso unico in Europa). Nella spesso citata Gran Bretagna la tessera del tifoso è stata abbandonata molto presto, quasi subito perché si è capito che è uno strumento lesivo dei diritti dei cittadini ed inefficace… qui in Italia quanto tempo servirà per accorgersene?
Michele Toniato
Presidente commissione consigliare sport Comune di Padova
mercoledì 19 ottobre 2011
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ROMA - Chi negli ultimi 5 anni e' stato condannato per reati da stadio e chi e' attualmente sottoposto a Daspo o a misure di prevenzione non puo' avere la tessera del tifoso. Lo ribadisce l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale. L'organismo sottolinea che ''tale interpretazione sara' ribadita anche alle questure presso le quali e' installato il sistema informatico abilitato ad accertare la sussistenza dei motivi ostativi in tempo reale''
Gazzetta dello Sport, 19 ottobre
3 aprile 2009
Oggi a Empoli in occasione della partita con il Frosinone primo esperimento, voluto dal capo della polizia Antonio Manganelli, con gli spalti senza le forze dell'ordine: la sicurezza gestita completamente dagli steward. Di Fulvio Bianchi.
FIRENZE - "Gli stadi senza polizia": questo il sogno del capo della polizia, Antonio Manganelli. Ora il sogno, finalmente, si avvera. Con l'esperimento di Empoli, che gioca quest'anno in serie B. Nello stadio ci sono infatti soltanto gli steward e i responsabili del Gos, gruppo operativo sicurezza. Prima di arrivare a questo test, il questore di Firenze, Francesco Tagliente, ex capo dell'Osservatorio, ci ha però lavorato a lungo. L'iniziativa è stata presentata oggi ad Empoli, in occasione della gara casalinga col Frosinone. Per sei incontri consecutivi in questa stagione- uno dei quali "attenzionato" (cioè segnalato) dall'Osservatorio nazionale (Empoli-Salernitana)- la sicurezza allo stadio Castellani è stata gestita solo con i componenti del Gos e gli stewards, sotto la supervisione del dirigente e di tre operatori della 'squadra stadio' del commissariato empolese.
In occasione delle gare, i contingenti della polizia e dei carabinieri, abitualmente in servizio nelle aree di pertinenza dello stadio, sono stati impiegati infatti "in attività di controllo del territorio in ambito cittadino, pur in stato di allerta per la gestione di eventuali criticità emergenti", come è stato spiegato nel comunicato della questura di Firenze. E questo è stato un successo importante, proprio quello che voleva Manganelli e si auguravano in tanti: recuperare poliziotti per le esigenze dei cittadini e non mandare più migliaia di agenti negli stadi. Un primato di cui sinora c'era da non essere orgogliosi. "I contingenti delle forze dell'ordine sono dunque rimasti a distanza dallo stadio-spiega ancora il comunicato della questura fiorentina- anche in occasione di accese animosità da parte dei tifosi, come accaduto lo scorso 7 marzo dopo la gara con la Salernitana, conclusasi con la contestazione della squadra campana da parte dei suoi sostenitori, prima dagli spalti e poi in prossimità della zona di accesso agli spogliatoi. L'intervento dei componenti della "squadra stadio" (della Digos, ndr), supportati da un gruppo di stewards, si è rivelato sufficiente a evitare che la situazione degenerasse". Momenti di tensione superati anche durante Empoli-Sassuolo (21 marzo) "quando un capo tifoso della squadra ospite, seguito da altri sostenitori, ha superato il blocco degli stewards, dirigendosi verso il settore dei sostenitori locali". L'intervento degli stessi stewards e del dirigente del commissariato hanno riportato la calma e al termine della gara il capo tifoso è stato fermato e sottoposto a Daspo". Come visto si può fare, si possono avere stadi senza poliziotti: si inizia da uno stadio impianto, ma ora-si spera-si tenterà anche in altre realtà.
Augurandoci che, come ad Empoli, i club di calcio collaborino con la polizia: Tagliente ci è riuscito, come è riuscito a Firenze a stabilire un rapporto con i tifosi del club viola. In altre città, ce ne rendiamo conto, non è per niente facile: ma questa è la strada da seguire. Con coraggio e anche con fermezza. I club per la verità non collaborano molto col Viminale. Basta pensare che sinora soltanto due società, il Milan e l'Inter, hanno adottato la tessera del tifoso: che farà il prossimo anno il ministro Roberto Maroni? Proibirà davvero le trasferte a chi non avrà la preziosa tesserina? Gli ultrà, per ora, non ne vogliono sapere e i club si muovono con estrema lentezza, più a parole che coi fatti. Da risolvere anche il nodo delle trasferte: troppe restano proibite. Da risolvere anche il problema (antico) del San Paolo: a Napoli ci sono stati incidenti durante e dopo la gara col Milan, causati anche da circa 300 tifosi milanisti e non solo dai napoletani. Non un ultrà è stato scoperto e punito. Niente di niente: speriamo che adesso che è cambiato il questore, si possa tornare alla normalità. Intanto, applaudiamo l'esperimento di Empoli, con la speranza che trovi altre città in grado di copiarlo.
Il successivo periodo aggiunto con la Legge Amato è assai discutibile, oscuro, e riporta al Ventennio. Da alcuni commenti, sembrerebbe passibile di D.A.SPO. anche colui che, non denunciato né condannato, abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o che abbia tenuto una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica. Resta da capire in base a quali parametri tutto ciò possa essere valutato. Oltre a ciò ci si chiede in quale modo il soggetto colpito da D.A.SPO. per tale "condotta finalizzata", possa difendersi e in quale sede. Basta una relazione di servizio, e non più una informativa di reato? Considerato il buon numero di informative di reato cui non seguono poi condanne, ed essendo altrettanto ovvio che la P.G. può sbagliare, il fatto che non ci sia sostanzialmente rimedio difensivo a una diffida comminata in base a tale ultimo capoverso rende dubbia sotto il profilo costituzionale l'aggiunta del decreto Amato. 'incertezza della norma, si impone una lettura della stessa costituzionalmente orientata, ed in questo ci aiuta in questo Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione che, nei lavori parlamentari, così si riferisce al periodo aggiunto: "viene così introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso (ma, anche l'obbligo di presentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6) indipendentemente non solo dalla condanna, seppure non definitiva, ma anche dalla mera denuncia". ' quindi evidente che ancora occorre la denuncia penale per essere destinatari del provvedimento in esame, anche perché, diversamente, la disposizione stessa sarebbe non conforme alla Costituzione.
comma 1 bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
Disposizione assolutamente inutile introdotta con un emendamento passato al Senato in occasione del varo della Legge Amato: da più di dieci anni si applicava il Daspo ai minorenni, come si può vedere dal successivo comma 3.
comma 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
Il questore deve tenere conto dell'attività lavorativa del soggetto nel disporre l'obbligo di comparizione. in questo caso, di fatto, l'intenzione del Legislatore è buona, ma non tiene conto del fatto che le questure emettono i provvedimenti senza dare in alcun modo agli interessati la possibilità di dire alcunché nel procedimento amministrativo, sicché è lecito chiedersi in quale modo gli interessati possano far conoscere alle questure l'attività lavorativa svolta se non dopo aver subito il provvedimento! noti peraltro che in base alla più recente e costante giurisprudenza, competente ad emettere il provvedimento è il questore del luogo ove avvengono gli episodi che manifestano la pericolosità (ancorché limitata all'evento sportivo) del soggetto: a maggior ragione, quindi, la questura di un luogo ove non si dimora nulla sa della vita lavorativa dell'interessato. Già in passato l’applicazione della norma da parte delle questure è apparsa inutilmente vessatoria nei casi in cui la squadra per la quale opera il divieto giochi fuori dalla propria provincia: in tal caso infatti la comparizione potrebbe essere disposta per una sola volta, poiché anche con una sola firma è impossibile che l’interessato possa recarsi fuori dalla provincia al seguito della propria squadra, a meno che non si tratti di serie minori ove i luoghi di disputa delle competizioni sono molto vicini tra loro. DASPO è infatti una misura di prevenzione e, in quanto tale, non deve essere punitiva.
comma 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
E’ stato necessario inserire questo comma in quanto la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del precedente articolo nella parte in cui non lo prevedeva. Rimane però irrisolto il problema del termine concesso all’interessato per poter produrre memorie al G.i.p., giacché lo stesso non è specificato da nessuna parte ed i termini di convalida non sono certi: il G.i.p., infatti, può convalidare il provvedimento nelle 48 ore successive a quelle riservate al P.M. per valutare la fondatezza dei presupposti. Questo vuol dire che può procedere alla convalida impiegando un solo minuto, e ciò preclude all’interessato la possibilità di difendersi che pure gli è concessa. La Corte di Cassazione ritiene in buona sostanza rispettato il diritto di difesa se il G.i.p. convalida almeno dopo 24 ore dalla notifica del D.A.SPO., anche se vi sono sentenze che verificano in concreto la tutela del diritto di difesa anche dopo le 24 ore. la questione andrà valutata caso per caso, visto che ci può essere distanza tra il luogo di residenza e quello della convalida, anche se - vivendo in un mondo parallelo dove la burocrazia non esiste - la Corte di Cassazione ritiene che il problema distanza possa essere superato inviando memorie per fax (provate a farlo a Roma o in una grande città e vedrete come arriva nel fascicolo....!) giurisprudenza dominante ritiene che il termine di 24 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato sia sufficiente per esercitare il diritto di difesa, e questo anche se la legge dà l'impressione che si abbiano 48 ore. Sempre la S.C. ha stabilito che nulla vieta al prevenuto di depositare memorie difensive anche nella fase in cui il fascicolo si trova dal P.M., in attesa della richiesta di convalida.
comma 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive
Il P.M., se ritiene la sussistenza dei presupposti, entro 48 ore dalla notifica della diffida deve chiedere la convalida del disposto obbligo di presentazione alla P.G. (che è una limitazione della libertà personale) al G.i.p.. ò deve essere fatto con decreto motivato. legislatore non sa (o fa finta di non sapere) che in molte Procure i p.m. si limitano ad usare dei fogli prestampati, ove appongono, senza neanche leggere nella maggior parte dei casi, timbro e firma, e quindi lo scrupolo garantista del "decreto motivato" cade di fronte alla prassi antigarantista delle procure. E la Cassazione ha già detto che comunque non è prevista alcuna nullità nel caso in cui il decreto non sia motivato. Il G.i.p., entro le successive 48 ore, deve convalidare - se lo ritiene - la prescrizione. Tali termini sono perentori, sicché se la richiesta di convalida viene effettuata dopo 48 ore dalla notifica del provvedimento o se la convalida viene effettuata dopo le 48 ore successive le prescrizioni imposte perdono efficacia, senza il bisogno di alcun provvedimento questorile. I dubbi di una parte minoritaria della giurisprudenza più recente, che riteneva come la perdita di efficacia intervenisse quando la convalida veniva effettuata dopo le 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, sono stati spazzati via dalla sentenza delle SS.UU. n. 4441 del 03/02/2006che ha chiarito come il mancato rispetto di ciascuno dei due termini comporta l'inefficacia, così come l'impossibilità di sapere se detti termini sono stati rispettati. provvedimenti assai discutibili, la Corte di Cassazione di recente sembra tenere in non cale quando sancito dalle SS.UU. e ritiene valida la convalida purché essa sia disposta entro le 96 ore dalla notifica del provvedimento. e modalità del giudizio di convalida sono intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44273/2004(cfr. anche Corte Costituzionale, sentenza n. 512/2002).
comma 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
C'è poco da intepretare. L'unica questione riguarda i termini per proporre ricorso. Alcune questure scrivono 60 gg., ed invece sono 15, trattandosi di procedimento in camera di consiglio. L'eventuale accoglimento del ricorso, si badi, elimina solo l'obbligo di presentazione alla P.G., e non il divieto di andare alle manifestazioni sportive, visto che solo il primo - in quanto limitativo della libertà personale - è ricorribile per cassazione. Attenzione: la Corte di Cassazione dopo 15 anni si è resa conto che il ricorso può essere sottoscritto solo da un avvocato e non dalla parte personalmente, pur trattandosi di misura limitativa della libertà personale. 'annullamento potrà essere con o senza rinvio a secondo del tipo di vizio da cui è affetta l'ordinanza di convalida. caso di annullamento con rinvio, il soggetto non è più tenuto a presentarsi a firmare sino a che il G.i.p. non dovesse convalidare di nuovo il provvedimento (cfr. Cass. SS.UU. 4443/06).
comma 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 é comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
Con la Legge Amato è stato aumentato il minimo di durata della diffida, che prima poteva andare da un giorno sino a tre anni, mentre ora prevede un minimo di un anno. Va detto che quasi mai, in passato, venivano irrogati D.A.SPO. di durata inferiore ad un anno e quindi la novità è inutile. E' invece stata aumentata la durata massima, portata da 3 a 5 anni. parametro da usare per la scelta della durata è (dovrebbe essere) la pericolosità del soggetto (ancorché limitata alle manifestazioni sportive) che discende dalla gravità del fatto compiuto e da altri parametri di pericolosità. a secondo della pericolosità del soggetto, si può comminare il D.A.SPO. con o senza obbligo di presentazione alla P.G.. diffida deve essere revocata (oltre che per un’eventuale autonoma decisione del Questore su istanza di parte) in caso di archiviazione del procedimento penale a cui la denuncia aveva dato origine o di assoluzione nel merito. : se sono venute meno le condizioni che hanno giustificato l’emissione del D.A.SPO (archiviazione o assoluzione nel procedimento penale, cessata pericolosità sociale del prevenuto ecc. ecc.) lo stesso deve essere revocato; se invece tali condizioni sono mutate (ad esempio: l'originario capo di imputazione del procedimento penale viene ridimensionato), allora il divieto e le prescrizioni possono essere modificate dalla stessa questura, su istanza di parte. Quando invece viene a mancare una condizione di procedibilità (ad esempio: una querela viene ritirata) la Questura non è obbligata a revocare il provvedimento, visto che lo deve fare solo quando la persona, di fatto, viene ritenuta innocente con una formale archiviazione o assoluzione, mentre la mancanza della procedibilità impedisce una valutazione di responsabilità. ulla possibilità di riduzione o revoca dell'obbligo di firma da parte del g.i.p. che ha convalidato la misura, le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza del 2004 hanno implicitamente affermato la possibilità di rivolgersi - una volta che l'obbligo di presentazione è divenuto definitivo - al G.i.p. che ha convalidato la misura. ormai acclarato, comunque, che è necessario prima presentare una istanza alla questura di revoca o modifica dell'obbligo di presentazione e, in caso di risposta negativa, ci si dovrà rivolgere al G.i.p.. La legge non lo prevede, ma è evidente che ciò sia possibile: la sentenza delle SS.UU. del 2004ha stabilito che tale misura è di prevenzione, non avendo neanche senso definirla atipica. tutte le misure di prevenzione è possibile in qualsiasi momento rivolgersi al giudice che le ha applicate per chiederne la revoca o la modifica. Quindi, pena l'evidente incostituzionalità della norma, è logico potersi rivolgere - una volta che la stessa è divenuta definitiva - al g.i.p. che l'ha applicata, giacché diversamente il controllo sulla permanenza della pericolosità che giustifica la limitazione della libertà personale rimarrebbe in capo al questore, una volta spirati tutti i termini per fare ricorso, e ciò non è ammissibile. modifica introdotta con la L. 17 ottobre 2005 n. 210 prevede che venga per forza applicato l'obbligo di presentazione nel caso in cui il tifoso sia andato allo stadio nonostante gli sia stato comminato il DASPO. Ora, siccome tra le ragioni per cui si può diffidare non c'è la violazione del DASPO, sarebbe lecito chiedersi come possa essere attuata la norma. L'unica spiegazione è che il secondo capoverso del comma 5 introduca un'autonoma misura di prevenzione, che deve essere per forza applicata dal Questore nel caso previsto. Da discutere è l'apparente obbligatorietà della prescrizione in esame. Alcune (rare) pronunce di merito ritengono detta misura, come sopra detto, un'autonoma misura di prevenzione, distinta dal quella di cui al comma 1 e 2.
comma 6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
La pena per chi contravviene ai commi 1 e 2 è la reclusione, e non più l'arresto. : chi contravviene al divieto di andare allo stadio può essere arrestato in flagranza, giudicato per direttissima e condannato alla reclusione da uno a 3 anni e alla multa fino da 10.000 a 40.000 euro. stesso dicasi per chi non va a firmare al Commissariato. reato non è più contravvenzionale come un tempo, ma è reato delitto, per il quale occorre il dolo, a volte difficile da provare. La maggior parte dei "diffidati", infatti, non va a a firmare il registro di P.S. per colpa. disposizione del secondo comma, sembra si riferisca ai diffidati stranieri che si recano a vedere le partite in Italia. la modifica legislativa del 2007, è stata eliminata l'alternatività tra pena detentiva e pecuniaria, con aumento di entrambe le sanzioni. E' ancor più evidente, quindi, il rigore che dovrà applicare il giudice nella valutazione del dolo, tenuto conto che sino a prima della modifica la sanzione che il giudice comminava era di poche centinaia di euro e solo nei casi più gfravi, una pena detentiva. Rimane da vedere, giuridicamente, la correttezza costituzionale della previsione di un reato autonomo per la violazione del DASPO, quando la violazione di qualsiasi altra misura di prevenzione porta all'aggravamento della stessa misura.
IL COMMA 7 ERA STATO SOPPRESSO DALL'ART 1, LETT. C DELLA LEGGE 377/2001 comma 7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.
Incredibilmente, con la L. 17 ottobre 2005 n. 210 e, successivamente, con la Legge Amato, viene modificato un comma soppresso con la L. 377/2001. si tratta, infatti, di un nuovocomma 7, ma di una vera e propria modifica! essere ancora più precisi, va detto che con l'introduzione del D.L. 336 del 20.08.2001, e più precisamente con l'art. 1 lett. c del suddetto decreto, l'originario comma 7 (che testualmente prevedeva: 7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazione sportiva specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta)veniva semplicemente modificato. stesso è stato però eliminato dalla legge di conversione 377/2001, là dove l'allegato all'art. 1 della legge stessa dice: "al comma 1, lettera c), il capoverso (definito impropriamente per tale) 7 e' soppresso". effetti, nel Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversionepubblicato sulla G.U. viene espressamente soppresso il comma 7 della L. 401/89. la Legge Amato del 2007 si obbliga il Giudice - togliendogli ogni valutazione discrezionale - ad applicare il D.A.SPO in caso di condanna per i reati previsti dalla presente legge, allungandone la durata da un minimo di due anni a un massimo di otto anni. Come se non bastasse, dà al giudice la facoltà di applicare le misure previste nella Legge Mancino.
comma 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.
Il comma non ha bisogno di interpretazioni. Al riguardo va presentata, per tempo, al questore un'apposita istanza. Lo stesso dicasi se ci si vuole recare a firmare occasionalmente in un commissariato diverso da quello di residenza. Se ci si vuole recare all'estero, si deve chiedere con apposita istanza al Questore di essere esentati dall'obbligo di presentazione per il periodo che si trascorre fuori dall'Italia. Competente a decidere è sempre la Divisione Anticrimine della Questura e, in seconda battuta, il G.i.p. che ha convalidato il provvedimento.
ARTICOLO 6 BIS (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive) comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
Il tenore dell’articolo è chiaro. E’ una norma di carattere penalistico che, con la legge in esame, è andata a specificare alcuni comportamenti non ammessi nelle manifestazioni sportive, aumentando la pena rispetto alla precedente formulazione. Il lancio o l'utilizzazione, per costituire reato, deve creare pericolo per le persone. Non commette alcun reato, quindi la persona che lanci un oggetto in un punto o in un modo che ciò non crei, concretamente, un pericolo per le persone ma se l'oggetto rientra tra quelli di cui è vietato il possesso, potrà comunque essere punito per la violazione del successivo art. 6 ter.
comma 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto, ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.
Anche qui, la norma è chiara. Chi scavalca una qualche recinzione in uno stadio può essere condannato alla pena dell'arresto fino a un anno e con un'ammenda. La reclusione scatta solo nei casi particolari indicati dall'articolo. Nel primo caso, quindi, non si può essere arrestati: in questo caso l'arresto è previsto solo come pena. Trattasi infatti di reato contravvenzionale. Quanto sopra si applica anche a chi invade il campo durante la partita, ma se l'invasione o lo scavalcamento comporta il ritardo rilevante, l'interruzione o la sospensione definitiva della partita è consentito l'arresto. Per ciò che riguarda l'invasione del terreno di gioco, il reato si perfeziona, tuittavia, se la partita è in corso.
ARTICOLO 6 TER (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive) (introdotto dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88)
comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro
L'articolo è chiaro. Con la Legge Amato viene trasformata in delitto, con inasprimento di pena, la precedente contravvenzione prevista per il semplice possesso di artifizi pirotecnici, aggiungendovi una serie di oggetti il cui possesso ingiustificato era già punito dalla legge e che ora, se trovati nell'arco di tempo indicato dalla norma ed è provata la loro relazione con la manifestazione sportiva, costituisce autonoma ipotesi di reato.
ARTICOLO 6 QUATER (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive) (introdotto dalla Legge 17 ottobre 2005 n. 210)
comma 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. comma 1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1, persone prive dei requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono od in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. comma 2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. comma 3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.
Con il primo comma, gli "stewards" sono equiparati, in buona sostanza ai pubblici ufficiali. Con il secondo comma, viene - in assenza di una normativa europea - stabilita una cosa discutibile, atteso che potrebbe costituire un eccesso di potere, visto il principio di territorialità della legge. Sul terzo comma, detto "salva Treviso" perché introdotto su richiesta della Lega Nord per evitare che il Treviso giocasse a Padova nella stagione 2005/06 è meglio stendere un velo pietoso. Il comma 1 bis sostanzialmente vieta a pregiudicati di fare gli stewards
ARTICOLO 7 (Turbativa di competizioni agonistiche)
comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
La norma non ha bisogno di interpretazioni. Di fatto non viene quasi mai applicata, vista la vaghezza del concetto di turbativa e l'ampiezza delle fatispecie di reato create con le altre norme, oltre a quelle già codificate nel codice penale.
ARTICOLO 7 BIS (Differimento o divieto di manifestazioni sportive) (introdotto dalla Legge 24 aprile 2003 n. 88)
comma 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.
La norma è sostanzialmente stata superata con la Legge Amato, che ha dato pieni poteri all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Attualmente è l'O.N.M.S. che suggerisce ai prefetti - che spesso sollecitano anzitempo l'intervento dell'organismo per avere "copertura" istituzionale su decisioni spesso impopoplari - quali rimedi adottare per partite definite a rischio.
ARTICOLO 7 TER (Misure di prevenzione) (introdotto dalla Legge Amato del 2007)
comma 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della presente legge.
Non si capisce chi siano i soggetti che "agevolino" le persone in questione. Sembra quasi si voglia richiamare l'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa. Comunque sia, qui di seguito il testo della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia).
comma 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.
C'è poco da aggiungere: basta leggere la legge contro la mafia di cui al comma precedente.
ARTICOLO 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.)
comma 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
Nel momento in cui il giudice, pur convalidando l'arresto, rimetta in libertà il soggetto, potrà prescrivere il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Lo stesso può accadere allorquando il giudice, pur condannando l'imputato, gli concede la sospensione della pena. La cosa potrebbe apparire singolare: concedendo la sospensione della pena, il giudice ritiene che il soggetto si asterrà per il futuro dal compiere reati. Il ritenere contemporaneamente pericoloso lo stesso soggetto potrebbe sembrare contraddittorio, tuttavia questo si spiega con il fatto che determinate persone non sono pericolose nella vita sociale ma possono divenirlo in occasione di competizioni sportive. Questo spiega l'esigenza di temperare l'istituto della sospensione della pena (perché il giudice ritiene che il reo si asterrà dal compiere altri reati) e la misura ben nota, che viene applicata perché la pericolosità del soggetto si estrinseca solo in quel contesto.
comma 1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
Con la nuova legge antiviolenza del 2003, integrata dalla Legge Amato del 2007, si può essere arrestati anche nel caso di lancio pericoloso di oggetti e di possesso di artifizi pirotecnici o oggetti atti ad offendere oltre che nei casi "normali" previsti dal comma 1 dell'art. 6 e nel caso in cui la diffida sia stata comminata da un giudice con la sentenza di condanna ai sensi del comma 7 dell'art. 6.
comma 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta l'autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.
Si tratta della novità più discussa della novella del 2003,ribadita anche dalla Legge Amato, nonostante entrambi gli schieramenti politici di centro destra e centro sinistra, quando si sono sono trovati all'opposizione, ne abbiano censurato la legittimità costituzionale. infatti introdotta la c.d. flagranza differita, fortemente sospettata di incostituzionalità perché fa sì che sia la Polizia a limitare la libertà personale di una persona dopo che il reato si è consumato e non un magistrato come previsto dall'art. 13 della Costituzione. sia stato ampliato il termine della quasi flagranza dalle 36 alle 48 ore (a questo punto si potrebbe anche prolungarlo sine die!), è stata diminuita la discrezionalità lasciata alle forze dell'ordine, visto che è stato eliminato l'inciso "o altri elementi oggettivi". Ne consegue che solo da inequivocabile documentazione fotografica può discendere il discusso arresto. Il problema è che sono pur sempre le forze dell'ordine che compiono detta analisi e la documentazione fotografica, sicché l'oggettività è sempre concetto giuridicamente discutibile, visto che non si può riservare a un'autorità di Polizia decidere cosa sia oggettivo e cosa no: la P.G. ritiene "elemento oggettivo" (si parla dell'aggiunta apportata dalla Legge Amato al comma 1 dell'art. 6, che prevde la possibilità di diffidare anche senza denuncia sulla base di non meglio precisati "elementi oggettivi") anche una sua relazione di servizio! norma si è rilevata comunque di difficile applicazione per ragioni intuibili: la visione e l'estrapolazione dei fotogrammi dalle riprese video è attività che richiede diverso tempo. Proprio la sua dubbia costituzionalità ha fatto sì che detta norma sia a terime (anche se in Italia tutto ciò che è provvisorio diviene definitivo e viene sempre prorogato: attualmente scadrà il 30.06.2010). termine di utilizzabilità della c.d. "flagranza differita" è stato introdotto dall'art. 1 bis della legge di conversione del D.L. 24.02.2003, che così sancisce "Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2010". 'art. 1 bis della legge di conversione del D.L. 24.02.2003 è del tutto autonomo rispetto alla legge 401/89 e non fa parte di essa. della gravità e della possibile incostituzionalità dei commi 1 ter e 1 quater dell'art. 8 L. 401/89, il Legislatore aveva introdotto un termine (inizialmente fissato al 2005) per la cessazione di efficacia delle norme varate. termine è stato prorogato al 30.06.2007 con l'art. 6 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. n. 151 del 1° luglio 2005) - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168) Art. 6 All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007». e successivamente prorogato al 30.06.2010 in sede di conversione in legge del Decreto Amato 2007 (cfr. art. 4).
comma 1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
In buona sostanza il giudice può applicare misure coercitive (carcere, arresti domiciliari, obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla P.G.) anche se la pena prevista per il reato commesso (rientrante in quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter, all'articolo 6, commi 1 e 6 e all'articolo 6 comma 7) rientra in una possibile sospensione della stessa. In altre parole, il giudice può stabilire la custodia cautelare in carcere anche per un reato minimale dal punto di vista della pena ed anche - pare - al di fuori dello stato di flagranza. E' il solo caso dell'intero ordinamento italiano.
ARTICOLO 8 BIS (Casi di giudizio direttissimo) (introdotto dalla Legge 24 aprile 2003 n. 88)
comma 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, nell’articolo 6-ter, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Chiunque viola la diffida o non si presenta al Commissariato di P.S. negli orari imposti viene giudicato per direttissima, così come chi viene trovato in possesso di artifizi pirotecnici od oggetti atti ad offendere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Lo stesso vale anche per chi lancia oggetti contundenti o per chi scavalca o invade il terreno di gioco. Improprio appare invece il richiamo all’art. 8 comma 1, giacché lo stesso non configura un’ipotesi di reato. Ciò che doveva essere richiamato, semmai, era il primo comma dell’art. 6. Comunque, chi si rende responsabile di episodi di violenza, ma anche se solo non si presenta a firmare o accede allo stadio ecc. ecc., anche se viene individuato dopo mesi e mesi, verrà giudicato per direttissima. Precedentemente alla conversione in legge di questo decreto, solo in caso di arresto in flagranza o quasi flagranza si procedeva al giudizio direttissimo, essendo questo un principio generale dell’ordinamento giuridico codificato nell’art. 449 c.p.p. Non tutte le procure, ovviamente, seguono questa direttiva, che limita ulteriormente il diritto di difesa ed appare senza senso là dove il giudizio per direttissima venga disposto, così come accaduto più volte, a distanza di mesi dall'accertamento del reato.
ART. 8 TER (Trasferte) (introdotto dalla Legge 24 aprile 2003 n. 88) comma 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
Norma del tutto ultronea. Forse vuol rivestire il significato di norma di interpretazione autentica.
NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
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Se in occasione della partita scapoli - ammogliati gli spettatori si azzuffano, non si possono applicare le disposizioni degli art. 6 e ss. della legge 401/89.
2. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma.
Questa interpretazione autentica richiederebbe un'altra interpretazione autentica per poterla comprendere. Sembra tuttavia che il legislatore voglia ritenere integrata la fattispecie quando il soggetto istighi in modo concreto e specifico alla violenza. Le induzioni indirette alla violenza non rientrano nella legge antiviolenza, entrando in conflitto con la libertà di pensiero tutelata dalla Costituzione. Scrivere, quindi, "uccidiamo tutti i tifosi della squadra X" integra il reato, scrivere "speriamo che tutti i tifosi della squadra X muoiano" non lo integra.
ALTRE NORME INTRODOTTE CON LA LEGGE N. 88 DEL 24 APRILE 2003 (ESTRANEE ALLA L. 13 dicembre 1989 n. 401, QUELLE ORGANICHE SONO STATE INTEGRATE NELLA PRECEDENTE TABELLA): art. 1 quater
comma 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.
Lo erano anche prima
comma 2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.
La disposizione è stata parzialmente attuata solo dopo la Legge Amato. Con i tifosi di casa e ospiti già separati in appositi settori da anni, ci si chiede a cosa servano i metal detector.
comma 3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
La disposizione è stata parzialmente attuata solo dopo la Legge Amato.
comma 4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
Norma inutile. E' già così da decine di anni.
comma 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.
Società di calcio e proprietari degli stadi (Comuni o CONI) debbono mettersi d'accordo sull'attuazione delle disposizioni.
comma 5 bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.
Commento inutile. Norma programmatica
comma 6 (omissis)
Riassuntivamente: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge devono essere stabilite le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 4. Il comma 3 deve invece essere attuato entro 4 mesi. I commi 1, 2 e 4 andranno applicati a partire dal 2005, il comma 3 dal 1° agosto 2004. In realtà le modalità applicative del presente articolo sono state introdotte solo con il decreto ministeriale del giugno 2005.
comma 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004.
comma 7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.
Vengono poste limitazioni per le tifoserie che vogliono andare in trasferta
art. 1 quinquies
comma 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.
Se un impianto ha una capacità superiore a 10.000 posti e questi non sono numerati vi è una sanzione amministrativa.
comma 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro
Se l'ingresso avviene senza metal detector e titoli elettronici vi è una sanzione amministrativa.
comma 3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
Se l'impianto non ha telecamere a circuito chiuso e barriere di separazione tra opposte tifoserie vi è una sanzione amministrativa.
comma 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresi' revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.
Il tenore dell'articolo è chiaro.
comma 5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.
Il tenore dell'articolo è chiaro.
comma 6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
Chi sta sulle scale o sul ballatoio di uno stadio con capacità superiore a 10.000 spettatori è soggetto a sanzione amministrativa.
comma 7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
Chi entra senza biglietto in uno stadio con capacità superiore a 10.000 spettatori è soggetto a sanzione amministrativa.
comma 8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
L'articolo è chiaro. Può emetterle, per conto del Prefetto, anche il commissariato o la questura.
comma 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004".
Disposizione applicativa.
art. 1 sexies (introdotto con la legge 210/2005 - Legge Pisanu - ad integrazione della legge n. 88 del 24 aprile 2003)
comma 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Disposizione antibagarinaggio rivelatasi completamente inefficace. E' possibile emettere il daspo, anche con obbligo di firma, per chi viola le disposizioni.
comma 1bis. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
Chiarimento della norma precedente.
Il comma 2 se lo sono dimenticato.
comma ter. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.
L'articolo è chiaro. Può emetterle, per conto del Prefetto, anche il commissariato o la questura.
art. 1 septies (introdotto con la legge 210/2005 - Legge Pisanu - ad integrazione della legge n. 88 del 24 aprile 2003 e modificato dalla Legge Amato 41/2007
comma 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
Ogni stadio ha un regolamento d'uso adottato dalle società calcistiche che integra quanto non previsto da leggi o regolamenti. Il regolamento d'uso è predisposto sulla base di quanto disposto dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
comma 2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può esser aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
Fuori dai casi in cui un soggetto entra in un impianto sportivo senza biglietto, e quindi entra (ad esempio, con un titolo di altro soggetto) o si trattiene nell'impianto dopo aver violato il Regolamento d'uso e la regola violata comporta l'espulsione dallo stadio, vi è una sanzione amministrativa. L'accertamento di tale irregolarità può essere fatto anche con documentazione videofotografica o sulla base di "altri elementi oggettivi", che non si sa bene quali siano, visto che una semplice relazione di servizio non può essere considerata un elemento oggettivo ma, semmai, eminentemente soggettivo. Il secondo periodo è una sorta di... recidiva amministrativa e prevede la possibilità di aumentare la multa nel caso in cui - nella stessa stagione sportiva - il soggetto violi il regolamento d'uso di un qualsiasi stadio per una seconda volta, dopo essere già stato sanzionato. In tal caso, e quindi solo a chi è stato sanzionato nella stessa stagione sportiva per la seconda volta, dice il periodo successivo, può essere emesso il daspo, anche con firma, per non meno di 3 mesi e non più di 2 anni. Già nel decreto legge Pisanu del 2005, prima che lo stesso venisse convertito, era stato previsto il DASPO fino a un anno per colui che violava il regolamento d'uso dell'impianto. La disposizione era ovviamente illegittima per le reagioni che si diranno e quindi era stata eliminata con la legge di conversione n. 210 del 2005. Con la Legge Amato del 2007 la iniqua disposizione è stata invece reintrodotta ed è fortemente sospettata di incostituzionalità: il D.A.SPO. è una misura di prevenzione che ha quale presupposto la pericolosità del soggetto, ancorché limitata all'ambiente sportivo o parasportivo. Non può essere ritenuto pericoloso, però, chi entra allo stadio con un biglietto intestato ad un'altra persona o chi non siede al proprio posto o chi viola una norma regolamentare stabilita dal proprietario dello stadio o dalla società di calcio che impone l'allontanamento dallo stadio. Ad esempio: se il Regolamento di uno stadio impone l'allontanamento dallo stesso nel caso in cui si getti un pezzo di carta per terra e non nel cesatino dei rifiuti, la questura può, in caso di recidiva amministrativa, diffidare con obbligo di firma da 2 mesi a 3 anni! Sembra difficile che tale disposizione possa reggere ad un esame di costituzionalità e sarà compito del difensore e dei giudici espungerla per sempre dall'ordinamento sollevando la relativa questione sotto iol profilo dell'irragionevolezza della norma, paramentrandola alle altre misure di prevenzione.
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Athletic Daspo (A.D.) 2009, athleticdaspo@gmail.com; Tutto il materiale inserito è liberamente distribuibile se non modificato e se gentilmente citata la fonte.
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